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26 ottobre 2026

Le nostre attività

Rischio Amianto

L'intervento di Marco Magro, Consulente tecnico esperto Aifos, presentato il 21 ottobre gli Stati Generali Salute e Sicurezza sul lavoro

Rischio Amianto

FAI CLIC QUI PER SCARICARE IL CONTRIBUTO IN FORMATO PDF

Amianto: criticità e proposte

Con riferimento alla criticità relative al tema amianto nel nostro ordinamento, Aifos propone la modifica del testo dell’art. 248 del D. Lgs. n. 81/08, nonché l’introduzione di due successivi articoli, il 248 bis e il 248 ter, che riguardino e disciplinino specificatamente da un lato i casi di individuazione della presenza di amianto e le responsabilità dei soggetti interessati e dall’altro la valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti in cemento-amianto, fase caratterizzata da differenti metodologie regionali.

Di seguito vengono presentate:

  • le proposte di modifica normativa;
  • le possibili previsioni inerenti le responsabilità;
  • le motivazioni che hanno portato all’elaborazione delle proposte stesse.

Proposta di modifica dell'articolo 248 del D. Lgs. 81/2008

Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto e responsabilità dei soggetti interessati

  1. Prima della progettazione di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il soggetto titolato provvede all'individuazione preventiva della presenza di materiali contenenti amianto o a potenziale contenuto di amianto negli immobili, negli impianti e nei manufatti interessati dai lavori, mediante l'acquisizione e la verifica della documentazione disponibile e, ove necessario, mediante specifici accertamenti.
  2. Ai fini del presente articolo, per soggetto titolato si intende il soggetto sul quale ricade, secondo la legislazione vigente, l'obbligo di provvedere al censimento dei materiali contenenti amianto, in coerenza con la definizione contenuta nella norma UNI 11870:2022.
    Tale soggetto è individuato nel proprietario dell'immobile, dell'impianto o del manufatto, ovvero nel soggetto che ne abbia la disponibilità giuridica e materiale e sia dotato degli effettivi poteri di gestione e intervento.
    Qualora la proprietà e la gestione facciano capo a soggetti differenti, gli obblighi sono attribuiti in relazione ai rispettivi poteri e competenze. Il proprietario è tenuto a rendere disponibili le informazioni in suo possesso e a consentire gli accertamenti necessari; il gestore è tenuto a cooperare, a fornire le informazioni disponibili e a garantire l'accesso alle aree nella propria disponibilità, secondo le rispettive attribuzioni.
  3. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il soggetto titolato verifica l'esistenza e l'adeguatezza del censimento dei materiali contenenti amianto. Qualora la documentazione sia assente, incompleta o non attendibile, provvede a far eseguire gli accertamenti necessari mediante un operatore qualificato, conformemente alla legislazione vigente e alle pertinenti norme tecniche.
  4. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono effettuati in tempo utile per consentire la valutazione del rischio amianto nella progettazione e nella pianificazione delle attività. Il soggetto titolato mette a disposizione del committente, dei progettisti, dei coordinatori per la sicurezza, ove nominati, e delle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori la documentazione relativa al censimento e agli accertamenti effettuati.
  5. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, prima di intraprendere lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, richiede e acquisisce dal soggetto titolato le informazioni e la documentazione relative alla presenza o alla possibile presenza di materiali contenenti amianto.
    Il datore di lavoro verifica che tali informazioni siano pertinenti e sufficienti rispetto alle lavorazioni previste e adotta ogni misura necessaria a individuare l'eventuale presenza di ulteriori materiali a potenziale contenuto di amianto, anche mediante ulteriori accertamenti qualora necessari.
  6. Qualora le informazioni non siano disponibili, siano insufficienti o permangano dubbi sulla presenza di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice non dà inizio alle lavorazioni interessate, ovvero ne dispone la sospensione, fino all'acquisizione degli esiti degli accertamenti necessari e all'adozione delle pertinenti misure di prevenzione e protezione.
  7. Il soggetto titolato è responsabile dell'adempimento degli obblighi di individuazione preventiva, documentazione e comunicazione previsti dal presente articolo. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è responsabile dell'acquisizione e della valutazione delle informazioni, nonché della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
    Gli obblighi dei rispettivi soggetti sono autonomi e concorrenti. L'inadempimento di uno di essi non esonera gli altri dagli obblighi di propria competenza.
  8. Qualora permanga il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
  9. Restano fermi gli obblighi previsti dall'articolo 26 e dal Titolo IV del presente decreto, ove applicabili, nonché le disposizioni concernenti il censimento, il controllo e la gestione dei materiali contenenti amianto, con particolare riferimento al decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Proposta di disciplina sanzionatoria

Sarebbe necessario mantenere il principio della doppia responsabilità, introducendo due distinte fattispecie:

Destinatario Inadempimento
Soggetto titolato Omessa individuazione preventiva, mancata esecuzione degli accertamenti dovuti o omessa comunicazione delle informazioni

Datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Mancata acquisizione o verifica delle informazioni, oppure inizio delle lavorazioni in assenza degli accertamenti necessari

Nota di compatibilità con la normativa europea
La Direttiva (UE) 2023/2668, modificando l'articolo 11 della Direttiva 2009/148/CE, prevede espressamente che i datori di lavoro adottino le misure necessarie per individuare l'amianto e garantiscano gli accertamenti quando le informazioni non sono disponibili.

Finalità e motivazioni dell'intervento normativo

La presente proposta di modifica dell'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 nasce dall'esigenza di superare le incertezze interpretative relative all'individuazione dei soggetti responsabili dell'accertamento preventivo della presenza di materiali contenenti amianto negli immobili, negli impianti e nei manufatti interessati da interventi di demolizione, manutenzione e ristrutturazione.
L'attuale formulazione della disposizione pone principalmente in capo al datore di lavoro l'obbligo di individuazione della presenza di amianto, senza disciplinare in maniera altrettanto esplicita la responsabilità del soggetto che ha la titolarità, la disponibilità o la gestione dei beni sui quali devono essere eseguite le lavorazioni.
Si ritiene che tale impostazione debba essere integrata, valorizzando il ruolo del soggetto titolato, secondo la terminologia adottata dalla norma UNI 11870:2022, e coordinando le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 con i principi di controllo, documentazione e gestione dei materiali contenenti amianto già contemplati dal D.M. 6 settembre 1994.
L'accertamento preventivo deve costituire un presupposto della progettazione e dell'organizzazione dei lavori, affinché la presenza di amianto possa essere considerata nella scelta delle metodologie operative, nell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e nella determinazione dei costi della sicurezza.
La proposta non intende ridurre gli obblighi di tutela dei lavoratori posti in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, bensì introdurre un sistema di responsabilità complementari, che consenta di prevenire il rischio fin dalla fase di programmazione degli interventi.

Si propone pertanto di individuare espressamente:

  • nel soggetto titolato, il responsabile dell'accertamento preventivo e della messa a disposizione delle informazioni relative alla presenza di materiali contenenti amianto;
  • nel datore di lavoro dell'impresa esecutrice, il responsabile dell'acquisizione e della verifica delle informazioni, della valutazione dei rischi e dell'adozione delle necessarie misure di tutela dei lavoratori.

La previsione di specifiche sanzioni per entrambe le figure consentirebbe di rendere effettivi gli obblighi, favorire una maggiore certezza giuridica e migliorare la prevenzione delle esposizioni accidentali alle fibre di amianto.
Si auspica pertanto che le istituzioni competenti valutino l'opportunità di integrare l'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 e le relative disposizioni sanzionatorie, nell'ambito di un più ampio coordinamento della normativa nazionale sulla gestione del rischio amianto.

Proposta inserimento Articolo 248bis

Articolo 248bis – Individuazione della presenza di amianto e responsabilità dei soggetti interessati

  1. Obbligo di designazione del Responsabile del Rischio Amianto

Il soggetto titolato, qualora sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto negli immobili, negli impianti o nei manufatti di propria competenza, è tenuto a designare formalmente un Responsabile del Rischio Amianto (RRA), in possesso di adeguati requisiti di qualificazione professionale.

Il Responsabile del Rischio Amianto è incaricato di coordinare le attività di controllo, gestione e manutenzione dei materiali contenenti amianto, nonché di supportare il soggetto titolato nell'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

  1. Requisiti professionali del RRA

Il Responsabile del Rischio Amianto deve possedere requisiti documentati di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità, coerenti con quelli previsti dalla UNI/PdR 152-2:2023 o dalle successive norme tecniche nazionali applicabili alla medesima figura professionale.

I requisiti minimi di formazione, esperienza professionale, verifica delle competenze e aggiornamento periodico sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

  1. Compiti del RRA

Il Responsabile del Rischio Amianto, nell'ambito dell'incarico ricevuto:

  1. coordina l'attuazione del programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto;
  2. verifica la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione relativa al censimento dei MCA;
  3. segnala al soggetto titolato la necessità di ulteriori accertamenti o aggiornamenti del censimento;
  4. supporta il soggetto titolato nella definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare durante le attività che possono interessare i MCA;
  5. assicura il coordinamento tecnico delle informazioni da trasmettere ai progettisti, ai coordinatori per la sicurezza e alle imprese esecutrici;
  6. segnala tempestivamente al soggetto titolato eventuali condizioni di deterioramento dei materiali o situazioni che possano comportare un rischio di esposizione.
  1. Responsabilità

La designazione del Responsabile del Rischio Amianto non esonera il soggetto titolato dagli obblighi e dalle responsabilità previsti dalla legislazione vigente.

Il Responsabile del Rischio Amianto risponde delle attività professionali affidategli nei limiti delle proprie attribuzioni, delle competenze e dei poteri effettivamente conferiti, ferme restando le responsabilità previste dalle disposizioni applicabili.

Proposta di disposizione sanzionatoria

Il soggetto titolato che, nei casi previsti dall'articolo 248bis, omette di designare il Responsabile del Rischio Amianto, ovvero designa un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.
La medesima disposizione si applica qualora il soggetto titolato non garantisca al Responsabile del Rischio Amianto l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, nei limiti degli obblighi previsti dalla legge.
Restano ferme le ulteriori sanzioni previste per l'omessa individuazione dei materiali contenenti amianto e per l'inosservanza degli obblighi di tutela dei lavoratori.

Proposta inserimento Articolo 248-ter

Articolo 248-ter – Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti in cemento-amianto

  1. Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di valutazione sull'intero territorio nazionale, la valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti esterni costituiti da lastre in cemento-amianto è effettuata mediante la metodologia tecnica nazionale definita dalla norma UNI derivante dalla UNI/PdR 152.1:2023.
    Fino alla pubblicazione della predetta norma UNI, trova applicazione la metodologia prevista dalla UNI/PdR 152.1:2023.
  2. La metodologia di cui al comma 1 costituisce il riferimento tecnico obbligatorio e uniforme sull'intero territorio nazionale, in sostituzione degli algoritmi regionali utilizzati per le medesime finalità, fatte salve le ulteriori disposizioni di tutela della salute e dell'ambiente previste dalla legislazione vigente.
  3. Il soggetto titolato assicura l'esecuzione della valutazione dello stato di conservazione dei manufatti di cui al comma 1, avvalendosi di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle pertinenti norme tecniche nazionali.
  4. Il Responsabile del Rischio Amianto (RRA), designato ai sensi dell'articolo 248-bis, coordina le attività di valutazione, verifica la completezza della documentazione e supporta il soggetto titolato nella programmazione delle misure conseguenti ai risultati ottenuti.
  5. Le valutazioni sono documentate mediante apposita relazione tecnica, contenente i dati identificativi del manufatto, i parametri rilevati, i risultati dell'applicazione della metodologia, le conclusioni e le azioni da intraprendere. La documentazione è conservata dal soggetto titolato e resa disponibile agli organi di vigilanza.
  6. La metodologia di cui al comma 1 costituisce il riferimento tecnico uniforme sull'intero territorio nazionale, in sostituzione degli algoritmi regionali utilizzati per le medesime finalità. Restano ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome nell'organizzazione delle attività di controllo e vigilanza e nell'adozione di ulteriori misure di tutela della salute e dell'ambiente, purché non comportino l'applicazione di differenti algoritmi per la medesima valutazione.
  7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità di applicazione uniforme della metodologia, le disposizioni transitorie e le modalità di adeguamento degli strumenti regionali di valutazione.

Relazione Illustrativa - Uniformazione nazionale dei criteri di valutazione delle coperture in cemento-amianto

L'attuale quadro nazionale presenta una pluralità di metodologie e algoritmi regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.
Tale frammentazione può determinare difformità nei risultati delle valutazioni e nelle conseguenti indicazioni operative, anche in presenza di manufatti caratterizzati da condizioni di conservazione analoghe.
La UNI/PdR 152.1:2023, attualmente nella fase conclusiva del percorso di trasformazione in norma tecnica UNI, rappresenta il riferimento metodologico proposto per l'uniformazione nazionale dei criteri di valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti esterni in cemento-amianto.
La proposta normativa intende valorizzare il processo di normazione tecnica nazionale, superando la frammentazione degli algoritmi regionali e introducendo un unico metodo di valutazione, applicabile in maniera omogenea sull'intero territorio italiano.
Il riferimento normativo sarà aggiornato alla designazione definitiva della norma UNI al momento della presentazione della proposta alle istituzioni competenti.
Si propone pertanto di attribuire a tale metodologia carattere obbligatorio sull'intero territorio nazionale, superando la coesistenza di algoritmi regionali differenti per le medesime finalità.

L'introduzione di un criterio uniforme consentirebbe di:

  • garantire omogeneità tecnica e maggiore confrontabilità dei risultati delle valutazioni.
  • ridurre le difformità applicative tra territori.
  • favorire criteri uniformi per la programmazione degli interventi di controllo e bonifica.
  • migliorare la tracciabilità delle valutazioni e la loro verificabilità da parte degli organi di vigilanza.
  • valorizzare il ruolo del Responsabile del Rischio Amianto qualificato nel coordinamento delle attività di gestione.

La proposta si inserisce nell'ambito di una revisione organica della disciplina nazionale in materia di individuazione, censimento e gestione dei materiali contenenti amianto, finalizzata a rafforzare la prevenzione e ad assicurare maggiore certezza nell'applicazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

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