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L'intervento di Marco Magro, Consulente tecnico esperto Aifos, presentato il 21 ottobre gli Stati Generali Salute e Sicurezza sul lavoro
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Con riferimento alla criticità relative al tema amianto nel nostro ordinamento, Aifos propone la modifica del testo dell’art. 248 del D. Lgs. n. 81/08, nonché l’introduzione di due successivi articoli, il 248 bis e il 248 ter, che riguardino e disciplinino specificatamente da un lato i casi di individuazione della presenza di amianto e le responsabilità dei soggetti interessati e dall’altro la valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti in cemento-amianto, fase caratterizzata da differenti metodologie regionali.
Di seguito vengono presentate:
Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto e responsabilità dei soggetti interessati
Sarebbe necessario mantenere il principio della doppia responsabilità, introducendo due distinte fattispecie:
| Destinatario | Inadempimento |
| Soggetto titolato | Omessa individuazione preventiva, mancata esecuzione degli accertamenti dovuti o omessa comunicazione delle informazioni |
|
Datore di lavoro dell'impresa esecutrice |
Mancata acquisizione o verifica delle informazioni, oppure inizio delle lavorazioni in assenza degli accertamenti necessari |
Nota di compatibilità con la normativa europea
La Direttiva (UE) 2023/2668, modificando l'articolo 11 della Direttiva 2009/148/CE, prevede espressamente che i datori di lavoro adottino le misure necessarie per individuare l'amianto e garantiscano gli accertamenti quando le informazioni non sono disponibili.
La presente proposta di modifica dell'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 nasce dall'esigenza di superare le incertezze interpretative relative all'individuazione dei soggetti responsabili dell'accertamento preventivo della presenza di materiali contenenti amianto negli immobili, negli impianti e nei manufatti interessati da interventi di demolizione, manutenzione e ristrutturazione.
L'attuale formulazione della disposizione pone principalmente in capo al datore di lavoro l'obbligo di individuazione della presenza di amianto, senza disciplinare in maniera altrettanto esplicita la responsabilità del soggetto che ha la titolarità, la disponibilità o la gestione dei beni sui quali devono essere eseguite le lavorazioni.
Si ritiene che tale impostazione debba essere integrata, valorizzando il ruolo del soggetto titolato, secondo la terminologia adottata dalla norma UNI 11870:2022, e coordinando le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 con i principi di controllo, documentazione e gestione dei materiali contenenti amianto già contemplati dal D.M. 6 settembre 1994.
L'accertamento preventivo deve costituire un presupposto della progettazione e dell'organizzazione dei lavori, affinché la presenza di amianto possa essere considerata nella scelta delle metodologie operative, nell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e nella determinazione dei costi della sicurezza.
La proposta non intende ridurre gli obblighi di tutela dei lavoratori posti in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, bensì introdurre un sistema di responsabilità complementari, che consenta di prevenire il rischio fin dalla fase di programmazione degli interventi.
Si propone pertanto di individuare espressamente:
La previsione di specifiche sanzioni per entrambe le figure consentirebbe di rendere effettivi gli obblighi, favorire una maggiore certezza giuridica e migliorare la prevenzione delle esposizioni accidentali alle fibre di amianto.
Si auspica pertanto che le istituzioni competenti valutino l'opportunità di integrare l'articolo 248 del D.Lgs. 81/2008 e le relative disposizioni sanzionatorie, nell'ambito di un più ampio coordinamento della normativa nazionale sulla gestione del rischio amianto.
Articolo 248bis – Individuazione della presenza di amianto e responsabilità dei soggetti interessati
Il soggetto titolato, qualora sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto negli immobili, negli impianti o nei manufatti di propria competenza, è tenuto a designare formalmente un Responsabile del Rischio Amianto (RRA), in possesso di adeguati requisiti di qualificazione professionale.
Il Responsabile del Rischio Amianto è incaricato di coordinare le attività di controllo, gestione e manutenzione dei materiali contenenti amianto, nonché di supportare il soggetto titolato nell'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Rischio Amianto deve possedere requisiti documentati di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità, coerenti con quelli previsti dalla UNI/PdR 152-2:2023 o dalle successive norme tecniche nazionali applicabili alla medesima figura professionale.
I requisiti minimi di formazione, esperienza professionale, verifica delle competenze e aggiornamento periodico sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il Responsabile del Rischio Amianto, nell'ambito dell'incarico ricevuto:
La designazione del Responsabile del Rischio Amianto non esonera il soggetto titolato dagli obblighi e dalle responsabilità previsti dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Rischio Amianto risponde delle attività professionali affidategli nei limiti delle proprie attribuzioni, delle competenze e dei poteri effettivamente conferiti, ferme restando le responsabilità previste dalle disposizioni applicabili.
Il soggetto titolato che, nei casi previsti dall'articolo 248bis, omette di designare il Responsabile del Rischio Amianto, ovvero designa un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.
La medesima disposizione si applica qualora il soggetto titolato non garantisca al Responsabile del Rischio Amianto l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, nei limiti degli obblighi previsti dalla legge.
Restano ferme le ulteriori sanzioni previste per l'omessa individuazione dei materiali contenenti amianto e per l'inosservanza degli obblighi di tutela dei lavoratori.
Articolo 248-ter – Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti in cemento-amianto
L'attuale quadro nazionale presenta una pluralità di metodologie e algoritmi regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.
Tale frammentazione può determinare difformità nei risultati delle valutazioni e nelle conseguenti indicazioni operative, anche in presenza di manufatti caratterizzati da condizioni di conservazione analoghe.
La UNI/PdR 152.1:2023, attualmente nella fase conclusiva del percorso di trasformazione in norma tecnica UNI, rappresenta il riferimento metodologico proposto per l'uniformazione nazionale dei criteri di valutazione dello stato di conservazione delle coperture e dei tamponamenti esterni in cemento-amianto.
La proposta normativa intende valorizzare il processo di normazione tecnica nazionale, superando la frammentazione degli algoritmi regionali e introducendo un unico metodo di valutazione, applicabile in maniera omogenea sull'intero territorio italiano.
Il riferimento normativo sarà aggiornato alla designazione definitiva della norma UNI al momento della presentazione della proposta alle istituzioni competenti.
Si propone pertanto di attribuire a tale metodologia carattere obbligatorio sull'intero territorio nazionale, superando la coesistenza di algoritmi regionali differenti per le medesime finalità.
L'introduzione di un criterio uniforme consentirebbe di:
La proposta si inserisce nell'ambito di una revisione organica della disciplina nazionale in materia di individuazione, censimento e gestione dei materiali contenenti amianto, finalizzata a rafforzare la prevenzione e ad assicurare maggiore certezza nell'applicazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
Aifos - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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